La divisione di un marchio UE registrato permette di distribuire i prodotti e servizi già protetti fra la registrazione originaria e una o più registrazioni separate, mantenendo lo stesso titolare. Non estende la tutela, non modifica il segno e non trasferisce automaticamente il marchio a un’altra impresa. La tassa ufficiale è di 250 euro; la divisione produce effetto con l’iscrizione nel registro e conserva le date indicate dall’articolo 56 del regolamento (UE) 2017/1001.

Aggiornato al 16 ottobre 2026 · Redazione Studio Coviello · Riferimento professionale: Avv. Carmine Coviello, attivo nella proprietà industriale e intellettuale, come descritto nel profilo dello Studio. L’approfondimento riguarda i marchi UE già registrati, non la divisione delle domande pendenti o delle registrazioni internazionali.

Cartelle d’archivio distinte per organizzare i fascicoli di marchio
Organizzare fascicoli distinti richiede una ripartizione precisa dei diritti — Foto: Beatriz Pérez Moya / Unsplash. Immagine illustrativa.

Quando la divisione di un marchio UE può essere utile

Un’impresa può utilizzare lo stesso marchio per linee di attività molto diverse e avere l’esigenza di gestirle con fascicoli autonomi. La divisione consente una riorganizzazione della registrazione per prodotti e servizi: il dato amministrativo diventa più aderente all’organizzazione del portafoglio, senza introdurre per questo un nuovo proprietario.

La decisione non dovrebbe partire dall’idea che più numeri di registrazione significhino automaticamente maggiore protezione. Separare i titoli comporta ulteriori attività di controllo, comunicazioni e futuri adempimenti. Occorre individuare un vantaggio concreto, per esempio una gestione documentale distinta di categorie di prodotti, e confrontarlo con le alternative disponibili.

Prima dell’istanza è utile un audit del portafoglio marchi: serve a collegare registrazioni, attività effettive, contratti e costi. Il presente articolo affronta invece la specifica operazione di divisione nel registro EUIPO, non l’audit generale né il deposito iniziale di un marchio.

La regola dell’articolo 56: separare senza sovrapporre

Il riferimento principale è l’articolo 56 del regolamento sul marchio dell’Unione europea. Il titolare dichiara quali prodotti o servizi della registrazione originaria formeranno una o più registrazioni per parti. Ciò che viene assegnato a una parte non può sovrapporsi a quanto rimane nell’originaria o viene attribuito a un’altra parte.

Il controllo va condotto sul testo dell’elenco registrato, non soltanto sui numeri delle classi di Nizza. All’interno della stessa classe possono esserci prodotti destinati a registrazioni differenti. Viceversa, una formulazione ampia può comprendere una voce che si sta tentando di separare: occorre quindi verificare che il risultato sia chiaro e non generi una duplicazione.

Un esempio puramente illustrativo è una registrazione che menzioni espressamente tre gruppi di prodotti, A, B e C. L’impresa vuole mantenere A e B nel fascicolo originario e collocare C in una registrazione separata. La matrice di ripartizione deve mostrare dove finisce ogni voce e confermare che la somma delle parti non ecceda il contenuto del titolo iniziale. L’esempio non sostituisce l’esame della classificazione concreta.

Divisione, trasferimento parziale e rinuncia: quale operazione serve

Operazione Risultato da valutare Errore da evitare
Divisione della registrazione Fascicoli separati per prodotti e servizi, stesso titolare Trattarla come una cessione
Trasferimento parziale Cambio di titolarità per una parte dei prodotti o servizi Separare i fascicoli senza disciplinare il trasferimento
Rinuncia parziale Abbandono della protezione per determinate voci Credere che i prodotti rinunciati restino protetti in un altro fascicolo

Se l’obiettivo è attribuire una linea di prodotti a una diversa società, non basta depositare una divisione. Bisogna qualificare l’operazione e verificare contratto e formalità. L’analisi sulla cessione del marchio, contratto e trascrizione aiuta a distinguere il trasferimento del diritto dalla sola organizzazione amministrativa dei titoli.

Dopo un effettivo cambio del proprietario, diventano centrali gli adempimenti descritti nella guida al cambio del titolare del marchio nei registri. La sola divisione, invece, non giustifica l’inserimento di una nuova società come titolare delle registrazioni risultanti.

Documenti e fascicoli cartacei da verificare prima di dividere una registrazione di marchio
Il dossier deve ricostruire elenco protetto, intestazioni e procedimenti — Foto: Wesley Tingey / Unsplash. Immagine illustrativa.

Contenziosi pendenti: la divisione non cancella i problemi

L’articolo 56, paragrafo 2, stabilisce limiti quando è stata proposta una domanda di decadenza o nullità davanti all’Ufficio e la dichiarazione divide i prodotti o servizi interessati dal procedimento. Prevede inoltre una disciplina per le domande riconvenzionali di decadenza o nullità davanti ai tribunali dei marchi UE, fino all’iscrizione della menzione della decisione nei termini indicati dalla norma.

Non è quindi prudente utilizzare una ripartizione documentale per presentare come libero da contestazioni un titolo che non lo è. Prima dell’istanza occorre confrontare l’elenco della registrazione con le domande delle parti e lo stato del procedimento. Se una parte del portafoglio è controversa, la possibilità di separare le voci non interessate va valutata sul fascicolo effettivo.

La divisione non è neppure una sanatoria della validità del marchio o dell’uso effettuato. Il nuovo numero non fa sparire il percorso precedente del titolo. Nel dossier interno devono restare collegate corrispondenza, contestazioni, decisioni e documenti che permettono di ricostruire perché sia stata scelta una determinata ripartizione.

Dossier e presentazione: i controlli prima dell’invio

Il lavoro preparatorio dovrebbe produrre un elenco di partenza verificato e una versione finale della ripartizione, con una spiegazione comprensibile ai responsabili aziendali. Occorre identificare la registrazione da dividere, il titolare e gli elenchi relativi a ciascuna parte. Dati anagrafici, rappresentanza e recapiti devono essere coerenti con il registro.

Le note EUIPO sul modulo per le iscrizioni illustrano la distinzione operativa fra divisione e trasferimento e il costo dell’istanza. Il documento è una nota di modulistica del marzo 2016: non va utilizzato come guida ai canali di invio attuali. Il riferimento normativo aggiornato per questa analisi resta il regolamento consolidato, in particolare articolo 56 e allegato I A, punto 25.

  • Acquisire una copia aggiornata dell’elenco registrato e conservare la versione usata per il controllo.
  • Preparare una matrice con una riga per ciascuna voce e una sola destinazione finale.
  • Controllare titolarità, rappresentanza, licenze, diritti iscritti e procedimenti che possono incidere sull’operazione.
  • Separare la tassa ufficiale dai compensi e dalle attività organizzative richieste.
  • Conservare ricevute, comunicazioni e decisione di iscrizione, non soltanto la domanda inviata.

Se emergono irregolarità, l’articolo 56, paragrafo 3, prevede che l’Ufficio inviti il titolare a sanarle entro il termine assegnato. Non va quindi impostato un calendario aziendale dando per certa la conclusione della pratica in una data standard. L’invio dell’istanza e il pagamento non equivalgono, da soli, alla verifica della divisione iscritta.

Tassa ufficiale, data di effetto e date conservate

La tassa per la dichiarazione di divisione è di 250 euro, secondo l’allegato I A, punto 25, del regolamento. L’articolo 56, paragrafo 4, precisa che la dichiarazione si considera effettuata soltanto dopo il pagamento della tassa. Questa cifra non è un preventivo completo per l’assistenza: analisi dell’elenco, verifica dei vincoli e gestione delle eventuali irregolarità vanno valutate separatamente.

La divisione prende effetto alla data dell’iscrizione nel registro. Per la registrazione parziale rimangono valide la data di deposito e le date di priorità e preesistenza dell’originaria. Il rapporto fra questi dati deve essere conservato nel gestionale aziendale: data dell’operazione e data di deposito non sono campi intercambiabili.

Quando il titolo contiene una rivendicazione di preesistenza, occorre ricostruirne il perimetro rispetto ai prodotti e servizi ripartiti. L’approfondimento sulla preesistenza del marchio italiano nel marchio UE chiarisce la funzione di questo istituto; la divisione non dovrebbe essere letta come un’occasione per attribuirgli effetti più ampi di quelli spettanti.

Scrivania con computer e quaderno per aggiornare il portafoglio marchi
Dopo l’iscrizione vanno aggiornati registri interni, responsabilità e scadenze — Foto: Andrew Neel / Unsplash. Immagine illustrativa.

Dopo la divisione: aggiornare scadenze, contratti e responsabilità

La creazione di un fascicolo separato richiede l’aggiornamento dello scadenzario e l’individuazione del responsabile di ciascun titolo. Non nasce un nuovo decennio dalla divisione: la conservazione della data di deposito impedisce di trattare l’operazione come un rinnovo. La guida al rinnovo del marchio e ai controlli sulle scadenze resta il riferimento operativo per programmare il mantenimento.

Vanno riesaminati anche i contratti che richiamano il vecchio numero di registrazione. Per licenze, garanzie o accordi di coesistenza è necessario capire quale parte dell’elenco sia coinvolta e se servano aggiornamenti degli allegati o ulteriori adempimenti. Non si deve presumere né l’estinzione automatica dei rapporti né l’irrilevanza della modifica.

Infine, bisogna aggiornare sorveglianza, istruzioni ai consulenti, elenchi utilizzati nelle verifiche commerciali e cartelle documentali. Una tabella di collegamento fra numero originario, numero risultante, prodotti e servizi e data dell’iscrizione evita che ufficio legale, amministrazione e responsabili del brand lavorino su fotografie diverse dello stesso portafoglio.

Domande frequenti sulla divisione del marchio UE

La divisione del marchio UE cambia il titolare?

No. Nella divisione su iniziativa del titolare, le registrazioni risultanti restano intestate allo stesso soggetto. Per attribuire una parte del marchio a un’altra impresa bisogna valutare il trasferimento parziale e i relativi requisiti: sono operazioni diverse.

La registrazione divisionale riparte da una nuova data di deposito?

No. L’articolo 56, paragrafo 7, mantiene valide la data di deposito e le date di priorità e preesistenza della registrazione originaria. La divisione non crea un nuovo periodo decennale decorrente dall’istanza.

Posso inserire nella nuova registrazione prodotti mai protetti prima?

No. Si distribuiscono prodotti e servizi già compresi nel titolo originario, senza sovrapposizioni fra le parti. Non si può usare la divisione per ampliare la protezione o per ottenere una tutela retroattiva su nuove attività.

La divisione permette di evitare una domanda di nullità o decadenza?

Non elimina la contestazione. L’articolo 56, paragrafo 2, prevede limiti specifici quando la ripartizione coinvolge prodotti o servizi oggetto di procedimenti pendenti. Prima di depositare occorre esaminare il fascicolo e il perimetro effettivo della controversia.

Quanto costa la divisione presso EUIPO?

La tassa ufficiale prevista dall’allegato I A, punto 25, del regolamento sul marchio UE è di 250 euro. Non coincide con un preventivo complessivo: consulenza, predisposizione degli elenchi e gestione successiva sono voci da valutare separatamente.

Verificare l’operazione prima di separare il portafoglio

Per valutare una divisione servono numero del marchio, elenco registrato, ripartizione desiderata, contratti collegati e informazioni su eventuali controversie. Lo Studio può assistere nell’analisi del titolo e degli adempimenti: consulta i servizi legali dedicati ai marchi indicando che la richiesta riguarda un marchio UE già registrato e una possibile divisione.

Per un richiamo introduttivo alla durata del titolo, è disponibile il video dello Studio sulla durata della registrazione del marchio. Non è un tutorial sulla divisione, ma aiuta a non confondere una riorganizzazione del fascicolo con l’inizio di un nuovo periodo di protezione.

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